I sei referendum sulla Giustizia, analizzati e spiegati uno per uno. Quesito 6

Per la separazione delle carriere dei magistrati

Roma, 14 ago. 2013: L’annoso dibattito sull’opportunità di una scissione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici ordinari va avanti da anni. Già alla vigilia della strage di Capaci, Giovanni Falcone si schierava apertamente a favore della separazione: “… Chi, come me, richiede che siano due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo. E’ veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del p.m. con questioni istituzionali totalmente distinte”.

A più vent’anni da queste dichiarazioni, il dibattimento è ancora aperto.  Ma il diritto del cittadino dovrebbe essere quello di venir giudicato da un “giudice terzo”, obiettivo e imparziale, esattamente come avviene in tutte le democrazie occidentali. Obiettività e imparzialità che si ottengono, come diceva Falcone, solo separando le carriere del Pubblico Ministero e del Giudice.

Spiegazione quesito
Il modello processuale del Giusto Processo imposto dall’art. 111 della Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale, non può realizzarsi senza un giudice “terzo”, ossia realmente equidistante tra il Pubblico Ministero e il difensore.

Quesito 6

Volete voi che siano abrogati:
– il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150″, limitatamente a: – articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; – articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: “all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto all’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”;

– articolo 13, commi 4 che recita “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; comma 5 che recita “5.Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.”; comma 6 che recita “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonche’ limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”;

– il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”, e successive modificazioni, limitatamente a: articolo
192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della
magistratura”?”

E’ possibile firmare i quesiti referendari sulla Giustizia presso le segreterie e gli uffici elettorali dei comuni, ma anche nei gazebo allestiti in tutta Italia (QUI trovate l’elenco aggiornato delle postazioni mobili in cui è possibile sottoscrivere i quesiti referendari).

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