Sviluppo tecnologico e occupazione giovanile, dieci domande e risposte sulle «Start up innovative»

di Andrea SacrestanoIl Sole 24 Ore del 19.12.2012

Con le “start up innovative”, il governo Monti prova a raccoglie e rilanciare la sfida dell’innovazione culturale e tecnologica del Paese. Viene, con esse, introdotto un vero e proprio nuovo istituto giuridico, col quale – specifica chiaramente la norma – si intendono più efficientemente perseguire obiettivi di crescita sostenibile, sviluppo tecnologico e occupazione giovanile.

Cosa sono le “start-up innovative”?
Sono società di capitali (anche in forma cooperativa) non quotate, di diritto italiano o comunitario (purché residenti in Italia), in possesso di peculiari caratteristiche oggettive e soggettive.

Possono qualificarsi tali solo le nuove società?
No. Potranno rientrare nella categoria delle “start up innovative” anche le società già esistenti da non più di 48 mesi.

Quali sono le caratteristiche “soggettive” della start up?
I soci devono essere in maggioranza persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi. La società deve avere sede principale dei propri affari e interessi in Italia e deve avere un fatturato non superiore a 5 milioni di euro. Il suo oggetto sociale prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Sono importanti altri requisiti?
Si. La start up deve possiede almeno uno dei seguenti ulteriori caratteri:
1.le spese in ricerca e sviluppo devono essere superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
2.i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo devono essere formati, per almeno un terzo, da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
3.la start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione.

Quali sono gli incentivi principali attribuiti alla società?
Le start up innovative godono di numerose deroghe al diritto societario (in materia di ripianamento delle perdite, emissione di obbligazioni e particolari titoli partecipativi di capitale). Inoltre pagano oneri ridotti alle CCIAA per l’avvio e l’iscrizione annuale dell’impresa e non sono soggette alla normativa sulle società di comodo.

Ci sono anche vantaggi per chi lavora nelle start up?
Si. Ai dipendenti e collaboratori potranno essere attribuiti strumenti finanziari o altri diritti che prevedono l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.

Come aumenterà l’occupazione con queste nuove società?
Ci sarà un canale d’accesso privilegiato al credito d’imposta per l’occupazione di personale particolarmente qualificato. Inoltre, poiché sono previste delle deroghe al rapporto di lavoro a tempo determinato per questa categorie di soggetti, dovrebbe aumentare anche l’occupazione proprio nelle start up.

Ci sono incentivi per chi investe capitali nelle start up?
Si. Le persone fisiche che investono nelle start up godono di una detrazione d’imposta del 19% (elevabile in alcuni casi). Le società che investono nelle start up godono, invece, di una deduzione fiscale del 20% (anch’essa elevabile in alcuni casi).

Fonte: Il Sole 24 Ore

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