Violenza sulle donne, in arrivo la tutela di Stato per le vittime

img_1319.jpg

La cronaca recente ha dimostrato che anche quando le donne denunciano restano fragili, ancora più esposte alla vendetta dei loro persecutori. 

Purtroppo non possiamo tornare indietro. Nel 2021 sono 109 le donne uccise, una ogni 72 ore. E la pandemia ha acuito tutto questo. Basti pensare che nei mesi di lockdown, le richieste di aiuto giunte al numero telefonico 1522 sono aumentate del 79%.

Non possiamo tornare indietro, ma siamo ancora in tempo per salvare Alessandra, Chiara e tante altre donne che ogni giorno subiscono violenza.

Finalmente, con il disegno di legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, abbiamo uno strumento in più per poterlo fare.

In questi anni si è legiferato tanto sul fronte dell’autore della violenza, ora spostiamo l’attenzione anche sulla vittima e facciamo un passo in avanti importante.

Cosa abbiamo previsto:

La filosofia dell’intervento

La filosofia di fondo del nostro intervento è semplice: due anni fa il Parlamento ha approvato un’importantissima riforma, il Codice rosso; come ogni riforma di vasta portata, è necessario verificarne periodicamente l’attuazione, fare una sorta di “tagliando”, e operare gli interventi di manutenzione e correzione che l’esperienza applicativa fa emergere come necessari. I due anni che sono passati, peraltro, sono stati davvero funesti per la violenza di genere, deflagrata a causa del lockdown. 

Però, non solo Codice rosso: anche altri istituti e meccanismi non compresi nel Codice rosso richiedevano attenzione, come ad esempio il fermo o le misure di prevenzione. 

Ma soprattutto, l’aspetto più vistoso era la necessità di colmare una lacuna dell’ordinamento, evidenziataci dai recenti casi di cronaca, come quello di Vanessa: a fronte di una grande mole di norme riguardanti la persona dell’aggressore, sta lo stridente vuoto relativo alle misure di protezione delle vittime. Bene, finalmente anche questa lacuna è stata colmata e si tratta di una svolta molto significativa, rispetto alla quale abbiamo molte attese: circondare le donne con una rete di protezione non solo eviterà le tante ritorsioni dei carnefici, purtroppo assai frequenti contro le donne che alzano la testa per denunciare, ma rassicurerà le donne stesse, aiutando quel processo di emersione delle violenze sommerse: la rottura del muro del silenzio dietro al quale i peggiori misfatti si compiono, spesso peraltro fra le mura domestiche. 

Le principali novità

 TUTELA DI STATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Nell’illustrare le varie misure, vorrei partire dall’introduzione della tutela di Stato per le donne che denunciano le violenze. Si tratta di una proposta alla quale lavoro da tempo, rispetto alla quale le altre colleghe Ministre hanno subito dimostrato grande attenzione e sensibilità: è proprio grazie a questa condivisione, a questo impegno di squadra, che si è riusciti a portare a casa la misura.

Si è lavorato molto “sul lato dell’aggressore” (inasprimenti sanzionatori, misure di sicurezza, accelerazioni procedimentali ecc..) e la gran parte delle norme che oggi approviamo contengono proprio gli ulteriori accorgimenti da assumere in questa direzione. Ma i fatti di cronaca impongono di lavorare anche “sul lato della vittima”: è necessario concentrare l’attenzione su un’area ad oggi scarsamente presidiata dell’ordinamento, quella delle misure di tutela. La nuova norma colma quindi un vuoto, uno spazio scarsamente presidiato dall’ordinamento, su una strada finora poco battuta, che completa il dispositivo di tutela delle donne. 

La disposizione è finalizzata a offrire forme di protezione immediata alla persona offesa, nei casi dei procedimenti per i reati in cui tipicamente si manifesta la violenza di genere. A tal fine, si prevede che, nel momento stesso in cui viene acquisita la querela o la notizia di reato dall’autorità preposta, questa, ove emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta violenta, né da comunicazione al prefetto, affinché nell’ambito delle riunioni di coordinamento dell’ufficio provinciale di protezione personale disponga, se del caso, le misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

La norma tiene conto di tutta una serie di esigenze: prevedere una tutela super-accelerata e anticipata, all’atto del primo contatto fra la donna e le forze di polizia, per dare strumenti di tutela immediata quando ancora il procedimento è agli esordi, e non dunque non è ancora stata attivata la fase giurisdizionale per l’irrogazione di misure cautelari o quella amministrativa delle misure di prevenzione. Si trattava di una “terra di nessuno” delle tutele, che ora è coperta, e garantisce tutela alle donne.

La norma, tuttavia, tiene anche conto dell’esigenza di prevenire abusi o soverchiare il lavoro delle forze dell’ordine, giacché si prevedono una serie di filtri e valutazioni: spetta alle forze di polizia, sulla base dei primi accertamenti, valutare se sussistano rischi concreti e rilevanti di commissione di nuove violenze; in caso affermativo, viene attivato il prefetto, che decide sull’applicazione della vigilanza dinamica, in seno alle riunioni del comitato provinciale di protezione personale. 

La vigilanza dinamica è una misura di protezione assai efficace e al contempo flessibile e non invasiva per la donna, non stravolgendone la vita: si tratta della sorveglianza da parte di unità mobili in determinate ore del giorno o in determinati luoghi. 

Voglio poi aggiungere che questo meccanismo della tutela tramite vigilanza dinamica lo abbiamo previsto non solo nell’anello iniziale della querela/denuncia, ma anche nell’anello finale del procedimento, in caso di estinzione o revoca della misura coercitiva: cioè, quando l’aggressore torna in libertà, ma continuano comunque a sussistere esigenze di protezione della vittima che non possono essere soddisfatte con ulteriori misure coercitive a carico del reo, il prefetto valuterà anche qui l’applicazione di misure di protezione della vittima. Insomma, abbiamo inserito la protezione sia prima che dopo, per intercettare tutti i rischi che si collocano a valle e a monte del procedimento giurisdizionale in cui tipicamente possono essere invece applicate le misure cautelari. 

BRACCIALETTO ELETTRONICO

● rafforziamo e rendiamo più rigorosa l’applicazione del braccialetto elettronico, che anche sul piano comparatistico si è dimostrata la misura più adeguata per prevenire la commissione di violenze: ferma la necessità del consenso del soggetto cui il braccialetto deve essere applicato, prevediamo i) la custodia cautelare in carcere per chi manomette il braccialetto elettronico applicato per arresti domiciliari, allontanamento da casa famiglia o divieto di avvicinamento; ii) prevediamo che, ove l’autore della violenza rifiuti l’applicazione del braccialetto elettronico, il giudice deve disporre una misura cautelare più grave di quella che il braccialetto elettronico era volta a realizzare.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

● estendiamo il campo di applicazione della misura dell’ammonimento (a nuovi reati tipicamente riconducibili alla violenza di genere) e introduciamo delle aggravanti per i soggetti già ammoniti che commettano reati.

INFORMAZIONE E INDIRIZZAMENTO VERSO I CENTRI ANTIVIOLENZA

● allarghiamo i casi e i presupposti in cui le forze dell’ordine devono informare le vittime della possibilità di rivolgersi a centri antiviolenza della zona, agevolandone il contatto: tale previsione riconosce e accentua l’importanza dei centri antiviolenza e del volontariato nella presa in carico e assistenza delle donne vittime di violenza.

MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEI SOGGETTI INDIZIATI DI VIOLENZA DI GENERE

● Estendiamo l’applicabilità, da parte dell’Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali previste dal Codice Antimafia(sorveglianza speciale l divieto di soggiorno in uno o piu’ comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o  piu’ regioni) ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica 

OBBLIGHI D’INFORMAZIONE

● Riprendiamo e potenziamo gli obblighi d’informazione che sono un pilastro del Codice Rosso: alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione del reo, affinché possa assumere le opportune iniziative per proteggersi e stare in guardia. Analogo obbligo d’informazione è previsto a beneficio del questore laddove le misure cautelari si estinguano o vengano meno, affinché questi possa valutare la necessità di applicare misure di prevenzione amministrativa. 

FERMO

● Si introduce un’ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti più efferati di violenza di genere, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.  Detta disposizione, nell’ottica di una pronta ed efficace tutela dell’incolumità della persona offesa, permette l’intervento tempestivo alla polizia giudiziaria qualora l’urgenza della situazione, valutata sulla base di specifici elementi, non consenta di attendere il provvedimento cautelare del giudice. Detta misura viene, infatti, prevista per categorie di reati, quali i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking, che normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi o comunque delitti commessi con minaccia e violenza, anch’essi sintomatici di una condotta aggressiva e violenta dell’autore, in ordine alla quale è necessario un intervento tempestivo per evitare che la vita o l’incolumità della persona offesa sia posta in pericolo con la commissione di delitti con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

PERCORSI DI RECUPERO 

● Si rende più stringente il percorso di recupero cui è subordinata la sospensione condizionale della pena: vi sarà un più stringente controllo sulle strutture e sui percorsi di recupero, e si prevede una rigorosa verifica circa gli adempimenti da parte del reo.

POSTILLA: COSA NON C’è NEL PROVVEDIMENTO

Dopo aver descritto cosa c’è nel testo, vorrei anche parlare di ciò che non c’è: il reddito di libertà e i centri antiviolenza.

Ma la scelta di non includerli in questo provvedimento, che ha contenuto tutto procedimentale, è voluta, per ragioni di omogeneità, non certo perché non crediamo che questi due siano strumenti essenziali nel complessivo dispositivo antiviolenza. Di essi ci stiamo occupando e siamo già in fase molto avanzata: in legge di bilancio abbiamo presentato emendamenti per aumentare e rendere strutturale il reddito di libertà; e poi abbiamo rafforzato il ruolo dei centri antiviolenza, nell’ambito della nuova governance del piano strategico per il contrasto alla violenza di genere, ora ordinamentale. Questi due binari presto si incontreranno per saldarsi in uno scudo per le donne a 360 gradi, fatto di tutela, di assistenza economica, di supporto sociale e lavorativo.

 

****

So bene che la lotta alla violenza di genere non si vince da un giorno all’altro. C’è ancora della strada da fare. E noi questo pezzo di strada vogliamo farlo insieme.

Insieme a chi opera nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, insieme ai bambini rimasti orfani a causa di un femminicidio, insieme soprattutto alle donne che ogni giorno subiscono violenza.

Non siete sole.

Sottoscrivi la nostra Newsletter

Per restare in contatto con noi

Condividi questo post con i tuoi amici

Connettiti con Mariastella

Seguimi sui Social