XVII LEGISLATURA – Proposta di legge N. 1854

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1854

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
CENTEMERO, RUSSO, BRUNETTA, GELMINI, ROMELE
Disposizioni transitorie in materia di province e di città metropolitane
Presentata il 26 novembre 2013
Onorevoli Colleghi! Il tema dell’abolizione e, comunque, del riordino delle province, nonostante l’ampio dibattito e il consenso pressoché unanime (almeno sulla carta) di diverse forze politiche, è stato fino ad ora affrontato in maniera pressoché inefficace e inconcludente.
È giunto il momento di offrire agli elettori, agli organi politici delle province, agli amministratori, ai dipendenti delle stesse, una risposta chiara e un quadro definito in merito al futuro di questi enti territoriali ormai da tempo «protagonisti» del dibattito politico italiano.
Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 227 del 2013, ha sostanzialmente bocciato l’intero impianto di riordino delle province voluto dal Governo Monti, ribadendo il contrasto con la Costituzione di decreti-legge per realizzare una riforma organica e di sistema.
In attesa dell’approvazione di una legge costituzionale in merito, unica fonte in grado di abolire in via definitiva le province, bisogna agire per percorrere concretamente la strada del cambiamento istituzionale attraverso la riforma organica della rappresentanza locale e per garantire il conseguimento dei risparmi derivanti dal processo di riorganizzazione dell’amministrazione periferica dello Stato.
Per questo bisogna innanzitutto bloccare il rinnovo degli organi che si terrà nelle prossime elezioni amministrative della primavera del 2014, e commissariare fino al 31 dicembre 2014, attraverso l’approvazione della presente proposta di legge ordinaria, le province in cui, in una data compresa tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi attualmente in carica.
È necessario altresì che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, tutte le funzioni conferite dalla normativa vigente alle province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
In parallelo, sempre in attesa di una riforma costituzionale in merito (i cui tempi potrebbero essere lunghi in quanto soggetta alla procedura «aggravata» di cui all’articolo 138 della Costituzione) è opportuno altresì predisporre una ridefinizione dell’ambito delle aree metropolitane previste dall’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini dell’istituzione delle città metropolitane. Inoltre, va rilevato che tra regioni, province e comuni esistono una miriade di enti strumentali, agenzie, società partecipate, che esercitano funzioni tipiche delle autonomie locali, talvolta del tutto inutili che, secondo il Ministero dello sviluppo economico, che li ha censiti, sono 3.127. Gli enti strumentali, le agenzie e le società partecipate, i bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica, gli ATO (ambiti territoriali ottimali) acqua e rifiuti sono costati, nel 2012, oltre 7 miliardi 400 milioni di euro. L’articolo 3 della presente proposta di legge è quindi finalizzato a garantire un quadro più trasparente e razionale delle funzioni amministrative sul territorio, favorendo un significativo risparmio a regime negli anni a venire.
L’intervento previsto dalla presente proposta di legge è quindi un intervento chiaro, lineare: nessun «ente di secondo livello», ma una proposta in grado di alleggerire definitivamente le strutture che adesso governano gli enti territoriali delle province, procurando altresì un notevole risparmio per le casse dello Stato; una proposta che mira a garantire un passaggio di competenze e funzioni che sia definito una volta per tutte, in attesa della riforma costituzionale in grado di abolire definitivamente le province, per di disegnare una Repubblica delle autonomie fondata su due soli livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità: le regioni e i comuni. A questi si potrebbe affiancare un livello di governo di area vasta, ovvero quello corrispondente alle aree metropolitane, che andranno ridisegnate sulla base delle reali esigenze dei territori, e che andranno collocate in una visione funzionale a una razionale e coerente attività dei comuni e delle regioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissariamento delle province e trasferimento delle loro funzioni e risorse).

1. Al fine di consentire una riforma organica delle rappresentanza negli enti locali e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell’amministrazione periferica dello Stato, fino all’entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, per gli enti provinciali in cui, nel corso del 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi oppure la scadenza dell’incarico del commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2014.
2. Il presidente, la giunta e il consiglio delle province di cui al comma 1 restano comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni conferite alle province dalla legislazione vigente.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, le regioni dispongono il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
delle funzioni da esse conferite alle province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni stesse, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.
Art. 2.
(Delega al Governo per l’istituzione delle città metropolitane).

1. Entro il 31 marzo 2014 il Governo presenta alle Camere, per l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo volto alla ridefinizione delle aree metropolitane previste dall’articolo 22 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base delle proposte a tal fine trasmesse dalle regioni. Se entro il 15 marzo 2014 non sono pervenute le proposte delle regioni, lo schema di decreto legislativo è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni dalla trasmissione del testo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato entro il 31 dicembre 2014.
Art. 3.
(Delega al Governo per il riordino degli enti intermedi).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
presenta alle Camere, per l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo volto ad abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, di ambiti territoriali ottimali per i servizi idrico e di gestione dei rifiuti, comunità montane che svolgano funzioni già attribuite ed esercitate, direttamente o per delega delle regioni o degli enti locali. Lo schema di decreto è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione del testo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato entro il 31 dicembre 2014.

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