I sei referendum sulla Giustizia, analizzati e spiegati uno per uno. Quesito 3

Per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori ruolo

Roma, 11 ago. 2013: Continuiamo con l’analisi dei sei quesiti referendari sulla Giustizia proposti dal Partito Radicale e sottoscritti da me e dagli altri membri del Pdl. Ieri abbiamo analizzato i primi due, che riguardano la responsabilità civile dei magistrati.  Oggi invece andiamo a considerare il terzo.

QUESITO 3: Per il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori ruolo

Perché centinaia di magistrati dislocati nei vertici della Pubblica Amministrazione tornino alle loro funzioni originarie, così da smaltire l’enorme quantità di processi che si sono cumulati, destinati inesorabilmente a diventare carta straccia per prescrizione.

 

Spiegazione quesito

Si intende porre un freno al fenomeno dei cosiddetti “fuori ruolo”, ossia a quei magistrati collocati presso gli uffici legislativi dei gabinetti ministeriali, garantendo con ciò la separazione dei poteri ed eliminando la commistione tra magistratura e alta amministrazione.

 

Quesito 3

Volete voi che siano abrogati:

– il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante “Ordinamento giudiziario”, limitatamente al Capo X recante “Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.” e all’art. 210 recante “Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali”;

– il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, limitatamente all’art. 18 recante “Incarichi dirigenziali”, limitatamente: – al comma 1, limitatamente alle parole “i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative”; – al comma 2 limitatamente alle parole “ed i magistrati della giurisdizione ordinaria”; e all’art. 19 recante “Magistrati”;

– la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 7 recante “Composizione della segreteria” limitatamente: – al comma 1 che recita “La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che lo dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento”; al comma 2 che recita “I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.

– la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all’art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell’ufficio, all’esercizio di funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale ”;

– la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all’art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”

– il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

– il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

– la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all’art. 1 limitatamente : – al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”; – al comma 67 che recita: “67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché’ all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.”; – al comma 68 che recita: “68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.”; – al comma 69 che recita: “69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 70 che recita: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.”; – al comma 71 che recita: “71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 73 che recita: “73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e’ trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.”; – al comma 74 che recita: “74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso?

E’ possibile firmare i quesiti referendari sulla Giustizia presso le segreterie e gli uffici elettorali dei comuni, ma anche nei gazebo allestiti in tutta Italia (QUI trovate l’elenco delle postazioni mobili in cui è possibile sottoscrivere i quesiti referendari).

 

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